Vivere insieme la scuola
Il Regolamento interno di Istituto non è solo l’elenco dei doveri a cui gli studenti devono attenersi per non incorrere nelle sanzioni qui previste, ma è soprattutto una compiuta specificazione delle regole che, come in ogni comunità di persone, organizzano la vita sociale di un gruppo.
Come tale esso non rappresenta in nessun modo una limitazione della libertà individuale, ma è, al contrario, uno strumento per vivere la scuola, la nostra scuola, in modo armonico e sereno e per garantire il regolare svolgimento delle attività e il rispetto dei diritti di tutti.
Questo documento, pertanto, da un lato fa riferimento al Patto formativo sottoscritto dalle famiglie dei nostri studenti, nel quale vengono precisate le responsabilità delle stesse nel sostenere il progetto educativo dell’Istituto e le sue attività formative e culturali e, dall’altro, risponde alle esigenze evidenziate dalla Nota ministeriale del 31 luglio 2008 e recepite anche all’interno del nostro Collegio docenti.
Il presente regolamento, all’interno del POF, è parte integrante del Patto Formativo che viene proposto alle famiglie e sottoscritto al momento dell’iscrizione; i coordinatori inoltre lo illustrano ad ogni gruppo classe, in modo più approfondito alle classi prime, commentandolo e discutendolo con gli studenti, così che il rispetto delle regole sia ottenuto in primo luogo attraverso la condivisione delle medesime.
Copia del regolamento è affissa all’albo della scuola e pertanto consultabile da parte di chi ne abbia interesse.
Art. 1: Regolarità della frequenza
Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi scelti attenendosi agli orari, ad assolvere assiduamente gli impegni di studio ed a rispettare le scadenze relative.
1.1 Frequenza di lezioni e corsi
Gli studenti sono tenuti a:
- partecipare responsabilmente alle lezioni ed alle iniziative di carattere formativo e religioso in coerenza con la proposta educativa della Scuola;
rispettare gli orari delle lezioni, delle attività e dei corsi organizzati dalla scuola; - limitare al massimo le richieste di uscire dall’aula durante le ore di lezione e al cambio dell’ora;
- frequentare i corsi di recupero organizzati dalla scuola (secondo le indicazioni dei docenti). Eventuali assenze, registrate dai docenti su apposite griglie, saranno comunicate ai genitori e dovranno essere regolarmente giustificate. Nel caso la famiglia decida di non avvalersi delle attività organizzate e di provvedere personalmente al recupero, dovrà informare la scuola per iscritto;
- riferire puntualmente ai genitori le comunicazioni date in classe o affisse all’albo;
- rispettare le scadenze per la consegna di documenti e/o materiali.
Si ricorda altresì che:
- per l’esonero dalle lezioni di Educazione fisica, gli studenti che, per le proprie condizioni fisiche o psico-fisiche, non siano in grado di sottoporsi, totalmente o parzialmente, a determinate prestazioni motorie o a particolari carichi di lavoro, dovranno presentare al Preside istanza di esonero sottoscritta da un genitore o da chi ne fa le veci e corredata da certificazione medica (cfr. C.M. 401, 3 ottobre 1959). Tale istanza, qualora accolta, non esimerà l’alunno dal partecipare alle lezioni di educazione fisica, limitatamente a quegli aspetti compatibili con le sue particolari condizioni soggettive. (C.M. 216, 17 luglio 1987);
- la gita scolastica è una regolare attività didattica e in quanto tale è organizzata dalla scuola tenendo presenti le modalità e le mete stabilite dai singoli consigli di classe.
Sanzioni
1.2 Ingressi, ritardi e uscite anticipate
Lo studente è tenuto a rispettare orari di ingresso e di uscita.
L’ingresso ritardato – nel corso della prima ora di lezione (entro le 8:55) – deve essere accompagnato da regolare permesso scritto, sul libretto personale firmato dal genitore che ha depositato la firma in segreteria o da altra persona delegata per iscritto dalla famiglia, che abbia depositato la firma in segreteria. Per ritardi dovuti a cause impreviste lo studente viene ammesso in classe con permesso provvisorio firmato dal Preside da sostituire con regolare permesso (vedi sopra) entro il giorno successivo. Dopo che per tre volte (4 nel pentamestre) uno studente arrivasse in ritardo sprovvisto del regolare permesso il Preside può non consentirgli di partecipare alle lezioni.
Gli studenti che giungono a scuola con ritardo superiore a 10 minuti, se non autorizzati per motivi di trasporto, sono ammessi in classe per l’ora successiva. Il ritardo deve essere giustificato sul libretto personale, firmato da chi ha depositato la firma in segreteria, entro il giorno successivo.
Per la Scuola secondaria di primo grado: dopo il terzo ritardo non giustificato lo studente viene ammesso a scuola solo se accompagnato da un genitore, mentre alla quinta mancata giustificazione, o ritardo nel presentarla (oltre i due richiami sul registro), è previsto un avvertimento alla famiglia. Alla sesta mancata giustificazione si procede con un abbassamento del voto di condotta. Per ogni quadrimestre il sesto ritardo comporta, previa delibera del Consiglio di classe, un abbassamento del voto di condotta: tale provvedimento è anticipato alla famiglia successivamente al terzo ritardo.
Per il Liceo: nel primo trimestre, il quinto ritardo non giustificato comporta, previa delibera del Consiglio di classe, un abbassamento del voto di condotta: tale provvedimento è anticipato alla famiglia al momento del terzo ritardo non giustificato. Nel secondo pentamestre, il sesto ritardo non giustificato comporta, previa delibera del Consiglio di classe, un abbassamento del voto di condotta: tale provvedimento è anticipato alla famiglia al momento del terzo ritardo non giustificato.
Dopo la prima ora di lezione gli studenti sono ammessi a scuola solo se accompagnati da un genitore.
L’uscita anticipata dalle lezioni è consentita dalle ore 12.40 (per i giorni in cui le lezioni terminano alle 13,30) e alle 13,30 (per i giorni in cui le lezioni terminano alle 14,30) con regolare permesso scritto dei genitori; per uscite precedenti alle ore 12.40 è richiesta la presenza di un genitore. Per ingressi ritardati o uscite anticipate resi sistematici da esigenze di trasporto con mezzi pubblici, occorre un permesso permanente rilasciato dal Preside dopo le opportune verifiche. Le richieste devono essere limitate a oggettive necessità, adeguatamente documentate.
Sanzioni
1.3 Assenze e giustificazioni
Le assenze devono essere limitate a casi di effettiva necessità ed essere giustificate sull’apposito libretto, il giorno del rientro, dal genitore che ha depositato la firma in segreteria o da altra persona delegata per iscritto dalla famiglia, che abbia depositato la firma in segreteria. Le giustificazioni devono essere fatte firmare al Preside o ad un suo delegato prima dell’inizio delle lezioni. Non sono accettate giustificazioni telefoniche.
Alla 5^, 10^, 15^, … assenza gli alunni sono ammessi a scuola solo se accompagnati personalmente da un genitore. Gli alunni maggiorenni possono autogiustificarsi, previa autorizzazione iniziale della famiglia. Rimane facoltà del Preside richiedere opportuni chiarimenti alla famiglia, qualora lo ritenga necessario. La 5^, 10^, 15^, … assenza devono essere controfirmate da un genitore.
Si ricorda che la richiesta di un ulteriore libretto delle giustificazioni, qualunque sia la causa, comporterà un pagamento di una somma corrispondente ad € 10.
Sanzioni
Art. 2: Rispetto delle persone
Tutto il personale che opera all’interno della scuola, insieme alle mansioni proprie della sua professione, svolge una funzione educativa. Pertanto gli studenti sono sempre tenuti a:
- rispettare il personale docente e non docente, riconoscendone il ruolo educativo;
- rispettarne le indicazioni relative sia all’ambito didattico che comportamentale;
- rispettare tutti i compagni;
- adottare un linguaggio e un abbigliamento consoni all’ambiente.
Sanzioni
Art. 3: Rispetto degli ambienti e delle strutture scolastiche
Gli spazi e il materiale della scuola sono a disposizione di tutte le componenti scolastiche; gli studenti condividono la responsabilità di averne cura e di rendere accogliente l’ambiente.
Pertanto gli studenti sono tenuti a:
- lasciare in ordine e in condizioni decorose materiali, aule, laboratori, palestra; il docente presente all’uscita è autorizzato a trattenere gli alunni fino a quando l’ambiente non sia stato riordinato;
- avere cura del proprio materiale; la scuola declina ogni responsabilità circa la custodia dei beni lasciati in classe o negli altri ambienti;
- parcheggiare ciclomotori nel cortile della scuola circolando a motore spento;
- risarcire personalmente eventuali danni o asportazioni di cui siano responsabili; qualora non si individui il responsabile, il risarcimento sarà suddiviso tra gli alunni della classe o della scuola.
Sanzioni
Art. 4: Norme generali
Per il rispetto di persone, materiali e ambienti, all’interno della scuola e durante attività didattiche anche esterne gli studenti sono tenuti a:
- non fumare
- tenere il telefono cellulare spento
- non effettuare riprese né scattare fotografie non autorizzate
- non utilizzare apparecchiature elettroniche non autorizzate
- utilizzare i distributori di merende e di bibite soltanto prima delle ore 8:00, durante l’intervallo e nei momenti di sospensione dell’attività didattica, se autorizzati. Non ne è consentito l’uso durante lo svolgimento delle lezioni, né tra una lezione e la successiva.
Sanzioni
Tabella sanzioni applicabili
Tipologia | Modalità di notifica osservazioni | Organo competente |
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A. Richiamo verbale | Singolo docente, personale non docente e/o Preside | |
B. Comunicazione scritta alla famiglia |
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Singolo docente e/o Preside |
C. Richiamo scritto sul registro di classe con comunicazione alla famiglia |
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Singolo docente e/o Preside |
D. Risarcimento danni |
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Preside, Consiglio di classe* e/o Consiglio d’Istituto* (in relazione alla gravità del fatto), Ente gestore |
E. Ritiro del cellulare (con comunicazione alla famiglia) |
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Preside, Consiglio di classe* e/o Consiglio d’Istituto* (in relazione alla gravità del fatto), Ente gestore |
F. Ritiro di altro materiale elettronico non autorizzato |
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Docente con successiva consegna al Preside, Preside |
G. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a 15 giorni | Può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari ed è previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica. Sono inviate alla famiglia:
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Consiglio di classe* |
H. Allontanamento superiore a 15 giorni | Può essere disposto quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l’incolumità delle persone. La durata dell’allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. In questi casi la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all’inclusione, alla responsabilizzazione e, ove possibile, al reintegro nella comunità scolastica, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l’autorità giudiziaria. Sono inviate alla famiglia:
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Consiglio d’Istituto* |
I. Allontanamento fino al termine dell’anno scolastico o, nei casi più gravi, esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all’Esame di Stato. | Si applica nelle ipotesi previste dal punto H, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano attuabili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l’anno scolastico. Sono inviate alla famiglia:
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Consiglio d’Istituto* |
* Il Consiglio di classe, in materia disciplinare, opera nella sua composizione allargata a tutte le componenti, compresi pertanto gli studenti e i genitori, fatto salvo il dovere di astensione (es. qualora faccia parte dell’organo lo studente sanzionato o il genitore di questi). I componenti del consiglio di classe e di Istituto sono convocati, con preavviso di almeno tre giorni, a mezzo telefonata protocollata seguita da comunicazione scritta. Tali organi deliberano in ogni caso a maggioranza dei membri effettivamente presenti alla seduta e votanti e, in caso di parità, il voto del Preside avrà valore doppio.
Somministrazioni di farmaci
Per la somministrazione di qualsiasi tipo di farmaco ci si attiene al Protocollo Provinciale d’intesa del 20 maggio 2013.
Piano di autocontrollo sistema HACCP
Per le feste di compleanno e simili è consentito portare a scuola solo alimenti convenzionati da forni o pasticcerie e affini. Non è consentito il consumo di alimenti preparati in famiglia. I genitori sono tenuti a esibire e consegnare lo scontrino fiscale relativo al prodotto che ne garantisce l’acquisto. Sull’apposito registro della rintracciabilità, a cura della segreteria, vengono riportati i dati e conservato lo scontrino per un intero anno scolastico.
Sanzioni applicabili
In caso di violazione delle norme del presente regolamento, gli organi competenti si riservano di deliberare in merito ai provvedimenti da adottare e alle relative ripercussioni sul voto di condotta.
La nostra scuola fa proprie le indicazioni contenute nell’articolo 4 dello Statuto delle studentesse e degli studenti, promulgato con D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e modificato con D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007, in base al quale:
- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente.
- la responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni (previsto per le tipologie D, G, H, I della tabella). Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- in nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell’altrui personalità.
- le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate all’infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.
- allo studente può essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni in attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica, quali, per esempio, le attività di servizio, le attività di segreteria, la pulizia dei locali della scuola, le piccole manutenzioni, l’attività di ricerca, il riordino di cataloghi e di archivi presenti nelle scuole, la frequenza di specifici corsi di formazione su tematiche di rilevanza sociale o culturale, la produzione di elaborati (composizioni scritte o artistiche) che inducano lo studente a uno sforzo di riflessione e di rielaborazione critica di episodi verificatisi nella scuola, etc. Tali provvedimenti si configurano non solo come sanzioni autonome, alternative alle altre previste dal regolamento, ma altresì come misure accessorie che si accompagnano alle sanzioni di allontanamento dalla comunità stessa.
Impugnazioni
Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione; tale ricorso deve essere presentato all’Organo di Garanzia Interno alla scuola, il quale è tenuto ad esprimersi nei successivi 10 giorni. Qualora l’organo di garanzia non decida entro tale termine, la sanzione non potrà che ritenersi confermata. Esso decide anche – su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse – sui conflitti che sorgano all’interno della scuola in merito all’applicazione del Regolamento di cui al DPR 235/07.
L’impugnazione della sanzione non ne sospende l’applicazione.
L’Organo di Garanzia è composto da quattro membri: il Preside che lo presiede, un rappresentante dell’Ente Gestore, un docente, un rappresentante degli studenti e un rappresentante dei genitori, designati dalla corrispondente componente in seno al Consiglio di Istituto nella prima seduta di ogni anno scolastico. Contestualmente verrà indicato un membro supplente per ogni categoria in sostituzione di quelli effettivi, qualora siano coinvolti nei fatti oggetto di decisione. I componenti dell’Organo sono convocati in seduta unica, con preavviso di almeno tre giorni dalla data di presentazione dell’impugnazione, a mezzo telefonata protocollata seguita da comunicazione scritta.
Tale organo delibera in ogni caso a maggioranza dei membri effettivamente presenti e votanti e, in caso di parità, il voto del Rappresentante dell’Ente Gestore avrà valore doppio.
A livello regionale è poi previsto un ulteriore Organo di Garanzia, competente a decidere sui reclami contro le violazioni dello Statuto, anche contenute nei regolamenti d’istituto.
Le decisioni sono di competenza del Direttore dell’Ufficio scolastico regionale, ma subordinatamente al parere vincolante di un organo di garanzia regionale di nuova istituzione – che dura in carica due anni scolastici. Detto organo – presieduto dal Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale o da un suo delegato – è composto da due studenti designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli studenti, da tre docenti e da un genitore designati nell’ambito della comunità scolastica regionale.
L’organo di garanzia regionale deve esprimere il proprio parere entro il termine perentorio di 30 giorni. Qualora entro tale termine l’organo di garanzia non abbia comunicato il parere o rappresentato esigenze istruttorie, per cui il termine è sospeso per un periodo massimo di 15 giorni e per una sola volta, il Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale può decidere indipendentemente dal parere del suddetto Organo.
Il presente regolamento viene approvato dal Consiglio di Istituto in data 24.11.2008 con delibera n.1/’08; successive modifiche sono state apportate con delibera del Consiglio di Istituto in data 3.12.2012 (n.1/’12) e in data 3.3.2014 (n. 1/’14)